Art. 1
In vigore dal 21 feb 2025
1) Il finanziamento pubblico concesso dalla Romania al gestore aeroportuale dell’aeroporto di Târgu Mureș per i periodi 2007-2009, 2011-2014 e 2014-2019 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
a)
Il finanziamento pubblico nel periodo 2007-2009 è stato concesso illegalmente dalla Romania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’aiuto di Stato è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
b)
Il finanziamento pubblico concesso nel periodo 2011-2014 sulla base del conferimento del SIEG del 2011 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed era esente dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
c)
Il finanziamento pubblico accordato nel periodo 2014-2019 sulla base del conferimento del SIEG del 2014 è stato concesso illegalmente dalla Romania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2) Il finanziamento pubblico attuato dalla Romania per le infrastrutture di assistenza a terra dell’aeroporto di Târgu Mureș nel 2011 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed è stato concesso illegalmente dalla Romania in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’aiuto è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3) I diritti aeroportuali applicabili nell’aeroporto di Târgu Mureș dal 21 marzo 2013 al 16 febbraio 2019 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Storico versioni
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