Art. 2
In vigore dal 18 feb 2025
L’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo stesso, a decorrere dalla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, in attesa della sua entrata in vigore.
Storico versioni
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