Art. 1

In vigore dal 14 feb 2025
La decisione (PESC) 2024/583 è così modificata: 1) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Al fine di garantire la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni, EUNAVFOR ASPIDES raccoglie, oltre ai dati necessari per proteggere le navi, informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra allo scopo di condividere tali informazioni con gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), a seconda dei casi.» ; 2) all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   EUNAVFOR ASPIDES mantiene stretti contatti con il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO).» ; 3) all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUNAVFOR ASPIDES per il periodo dal 19 febbraio 2025 al 28 febbraio 2026 è pari a 17 400 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 20 % in impegni e al 20 % in pagamenti.» ; 4) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” per le informazioni comunicate a Gibuti, all’Egitto, al Consiglio di cooperazione del Golfo e ai suoi Stati membri, all’India, nonché ad altri Stati terzi designati dal CPS.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   L’AR è autorizzato a scambiare informazioni, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ASPIDES, con l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) fino al livello previsto nell’accordo tra l’Unione europea e la NATO sulla sicurezza delle informazioni (*1). 3 ter.   L’AR è autorizzato a scambiare le informazioni raccolte in merito ad attività illecite nel corso delle operazioni di EUNAVFOR ASPIDES con l’UNODC, INTERPOL ed Europol. La comunicazione di eventuali dati personali è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell’aeromobile che tratta tali dati personali. (*1)  Accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni (GU L 80 del 27.3.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/211/oj).).»;" c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente articolo sono effettuati nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR ASPIDES indipendentemente dalla cittadinanza dei singoli membri del personale e unicamente in base a requisiti operativi.» ; 5) l’articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   EUNAVFOR ASPIDES termina il 28 febbraio 2026.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Un riesame strategico di EUNAVFOR ASPIDES è effettuato nel 2025, in sincrono con una valutazione strategica di EUNAVFOR ATALANTA.».
Storico versioni

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