Art. 1
In vigore dal 14 feb 2025
La decisione (PESC) 2024/583 è così modificata:
1)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Al fine di garantire la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni, EUNAVFOR ASPIDES raccoglie, oltre ai dati necessari per proteggere le navi, informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra allo scopo di condividere tali informazioni con gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), a seconda dei casi.»
;
2)
all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. EUNAVFOR ASPIDES mantiene stretti contatti con il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO).»
;
3)
all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUNAVFOR ASPIDES per il periodo dal 19 febbraio 2025 al 28 febbraio 2026 è pari a 17 400 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 20 % in impegni e al 20 % in pagamenti.»
;
4)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b)
fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” per le informazioni comunicate a Gibuti, all’Egitto, al Consiglio di cooperazione del Golfo e ai suoi Stati membri, all’India, nonché ad altri Stati terzi designati dal CPS.»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis. L’AR è autorizzato a scambiare informazioni, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ASPIDES, con l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) fino al livello previsto nell’accordo tra l’Unione europea e la NATO sulla sicurezza delle informazioni (*1).
3 ter. L’AR è autorizzato a scambiare le informazioni raccolte in merito ad attività illecite nel corso delle operazioni di EUNAVFOR ASPIDES con l’UNODC, INTERPOL ed Europol. La comunicazione di eventuali dati personali è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell’aeromobile che tratta tali dati personali.
(*1) Accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni (GU L 80 del 27.3.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/211/oj).).»;"
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente articolo sono effettuati nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR ASPIDES indipendentemente dalla cittadinanza dei singoli membri del personale e unicamente in base a requisiti operativi.»
;
5)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. EUNAVFOR ASPIDES termina il 28 febbraio 2026.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Un riesame strategico di EUNAVFOR ASPIDES è effettuato nel 2025, in sincrono con una valutazione strategica di EUNAVFOR ATALANTA.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:334:oj#art-1