Art. 1
In vigore dal 11 feb 2025
La Germania provvede affinché:
a)
siano immediatamente istituite dall'autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato I della presente decisione;
c)
le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato I della presente decisione.
Storico versioni
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