Art. 1
In vigore dal 4 feb 2025
1. È accettato e considerato significativo il contributo della Repubblica d’Albania all’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES).
2. La Repubblica d’Albania è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUNAVFOR ASPIDES.
Storico versioni
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