Art. 1
In vigore dal 31 gen 2025
Gli Stati membri elencati nell’allegato provvedono affinché:
a)
sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tali Stati membri una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;
c)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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