Art. 1
In vigore dal 30 gen 2025
La decisione (PESC) 2023/162 è così modificata:
1)
all’articolo 13 il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la seconda frase è soppressa;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUMA per il periodo dal 20 febbraio 2025 al 19 febbraio 2027 è pari a 44 199 520 EUR.»
;
2)
all’articolo 18 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Essa si applica fino al 19 febbraio 2027.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:211:oj#art-1