Art. 1

In vigore dal 30 gen 2025
La decisione (PESC) 2023/162 è così modificata: 1) all’articolo 13 il paragrafo 1 è così modificato: a) la seconda frase è soppressa; b) è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUMA per il periodo dal 20 febbraio 2025 al 19 febbraio 2027 è pari a 44 199 520 EUR.» ; 2) all’articolo 18 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Essa si applica fino al 19 febbraio 2027.».
Storico versioni

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eli:dec:2025:211:oj#art-1

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