Art. 1

In vigore dal 28 gen 2025
Si autorizza la Spagna ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.
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