Art. 1

In vigore dal 27 gen 2025
1.   L’adesione di Tuvalu all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra («accordo di partenariato interinale») è approvata a nome dell’Unione, fatto salvo il deposito da parte di Tuvalu dell’atto di adesione a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo. 2.   Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, notifica alle altre parti contraenti dell’accordo di partenariato interinale e a Tuvalu l’approvazione, da parte dell’Unione, dell’adesione di Tuvalu all’accordo di partenariato interinale. 3.   Il testo dell’offerta di accesso al mercato di Tuvalu è accluso alla presente decisione.
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