Art. 2

In vigore dal 27 gen 2025
1.   Ai fini dell’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato interinale tra l’Unione e Niue, la Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 76, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato interinale. 2.   L’Unione e Niue applicano a titolo provvisorio l’accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui, a norma del paragrafo 1, si sono notificate per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
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