Art. 2
In vigore dal 27 gen 2025
1. Ai fini dell'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo di partenariato interinale tra l'Unione e il Regno di Tonga, la Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato interinale.
2. L'Unione e il Regno di Tonga applicano a titolo provvisorio l'accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui, a norma del paragrafo 1, si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
Storico versioni
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