Art. 1
Accesso ai documenti e protezione dei dati
In vigore dal 27 gen 2025
La decisione (PESC) 2024/2084 è così modificata:
1)
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2026 è pari a 5 469 515,44 EUR.»
;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 13 bis
Accesso ai documenti e protezione dei dati
1. L’RSUE applica le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). L’AR adotta le pertinenti norme di attuazione relative all’RSUE.
2. L’RSUE tutela le persone in relazione al trattamento dei loro dati personali conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). L’AR adotta le pertinenti norme di attuazione relative all’RSUE.
(*2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj)."
(*3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:176:oj#art-1