Art. 1

In vigore dal 27 gen 2025
A decorrere da 29 gennaio 2025 è sospesa l'applicazione delle disposizioni seguenti dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione»): a) articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative; b) articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda i membri di governi nazionali e regionali della Georgia, e i membri della Corte costituzionale e della Corte suprema della Georgia; c) articolo 5, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i membri permanenti di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative; d) articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative; e) articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda le categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a); f) articolo 6, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti per il trattamento delle domande di visto per le categorie di cittadini e persone di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e f), e all'articolo 10, paragrafo 1; g) articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e f), per quanto riguarda i membri di governi nazionali e regionali della Georgia, i membri della Corte costituzionale e della Corte suprema della Georgia, e i membri di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative; g) articolo 7 per quanto riguarda le categorie di cittadini e persone di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e f), e all'articolo 10, paragrafo 1; i) articolo 10, paragrafo 1, per quanto riguarda i cittadini della Georgia titolari di un passaporto diplomatico valido rilasciato dalla Georgia;
Storico versioni

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