Art. 11
Sicurezza
In vigore dal 27 gen 2025
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e sulla base della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a)
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che comprenda le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, e la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché stabilendo un piano di emergenza e di evacuazione per la missione;
b)
provvedendo affinché tutto il personale da impiegare al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalla situazione nell’area di competenza;
c)
provvedendo affinché tutto il personale dell’RSUE da impiegare al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbia ricevuto un’adeguata formazione sulle questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
d)
provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all’alto rappresentante e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull’esecuzione del mandato di cui all’ della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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