Art. 1

In vigore dal 24 gen 2025
La Germania provvede affinché: a) siano immediatamente istituite dall'autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.
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