Art. 2
In vigore dal 23 gen 2025
I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
Tali sospensioni dei pagamenti si applicano solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.
I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell’indirizzo dei soggetti.
Soggetti sotto esame
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza degli effetti
89AZ
New Cycle GmbH
An der Schmiede 4, 26135 Oldenburg, Germania
5.4.2024
8031
PROWEN BIKES S.L.
Poligono Industrial La Viñuela, 55, (14900-Lucena) Cordoba, Spagna
23.8.2024
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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