Art. 2

In vigore dal 23 gen 2025
Il rifiuto della protezione di cui all’ si applica all’intero territorio dell’Unione europea. Esso è notificato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale anche a nome di Francia, Ungheria, Cechia, Portogallo e Slovacchia in quanto membri dell’atto di Ginevra.
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