Art. 1
In vigore dal 22 gen 2025
La decisione 2006/771/CE è così modificata:
(1)
nell’, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli Stati membri designano e mettono a disposizione una porzione di spettro radio supplementare rispetto allo spettro armonizzato dalla presente decisione per i dispositivi PMSE audio, in modo da consentire, a integrazione delle bande individuate nell’allegato, l’utilizzo di una quantità aggiuntiva di almeno 30 MHz per i dispositivi PMSE audio, in funzione della domanda degli utenti. Tale uso da parte dei dispositivi PMSE audio avviene su base di non interferenza e senza diritto a protezione per quanto riguarda gli utenti titolari di un diritto individuale d’uso per tale spettro.»
;
(2)
nell’articolo 4 bis, la data «1o ottobre 2022» è sostituita dalla data «1o novembre 2025»;
(3)
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:105:oj#art-1