Art. 2
In vigore dal 20 gen 2025
La Repubblica d’Austria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Croazia, la Repubblica federale di Germania, lo Stato di Israele, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
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