Art. 1
In vigore dal 15 gen 2025
1. Per comunicare alla Commissione una stima delle emissioni annue totali di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell’allegato I della presente decisione.
2. Per comunicare alla Commissione informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi a tale direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell’allegato II della presente decisione.
3. Per presentare le informazioni richieste dagli allegati I e II della presente decisione, gli Stati membri utilizzano lo strumento elettronico di comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193.
Storico versioni
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