Art. 1
In vigore dal 13 gen 2025
La Germania provvede affinché:
a)
sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;
c)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:87:oj#art-1