Art. 1
In vigore dal 10 gen 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») in merito all’adozione di una decisione relativa alle modifiche dell’accordo consiste nel sostenere detta decisione sulla base del progetto di testo allegato alla presente decisione (3).
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