Art. 2

In vigore dal 7 gen 2025
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione svizzera e l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe sono destinatari della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2025/7 — Testo vigente | Portale Normativo