Art. 2
In vigore dal 19 dic 2024
La Bulgaria provvede affinché:
a)
i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato, lettera B, siano vietati fino ai termini indicati nell’allegato;
b)
i movimenti di ovini e caprini dalle parti del territorio della Bulgaria non elencate nell’allegato verso una destinazione situata nella zona soggetta a restrizioni siano consentiti solo se autorizzati dall’autorità competente e se gli animali sono spostati direttamente verso un macello ai fini della macellazione immediata;
c)
i mezzi di trasporto e i movimenti di ovini e caprini di cui alle lettere a) e b) siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 24 e all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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