Art. 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
In vigore dal 19 dic 2024
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2207
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2207 è così modificata:
1)
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 3
Misure nella zona soggetta a restrizioni e misure di emergenza supplementari
La Grecia provvede affinché:
a)
i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, comprese le destinazioni situate in un'ulteriore zona soggetta a restrizioni diversa di cui all'allegato, parte B, siano vietati fino alle date elencate nell'allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni;
b)
i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata entro il perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante e da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata entro il perimetro esterno di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni siano consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e se gli animali sono spostati direttamente verso un macello situato entro il perimetro esterno della stessa ulteriore zona soggetta a restrizioni dello stabilimento di origine, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell'allegato per ciascuna di tali zone di protezione, di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni;
c)
i movimenti di ovini e caprini dalle parti del territorio della Grecia non elencate nell'allegato verso una destinazione situata nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato siano consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e se gli animali sono spostati direttamente verso un macello, ai fini della macellazione immediata, fino alle date elencate nell'allegato per ciascuna di tali zone soggette a restrizioni;
d)
i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e caprini di cui alle lettere b) e c) devono:
i)
soddisfare le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
ii)
essere puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;
iii)
trasportare unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento;
iv)
essere sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il luogo di destinazione;
e)
i movimenti di ovini e caprini dal territorio della Grecia verso una destinazione situata al di fuori della Grecia sono vietati fino al 15 gennaio 2025.»;
2)
all'articolo 4, la data «28 febbraio 2025» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;
3)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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