Art. 2
In vigore dal 19 dic 2024
(1) Il mandato della coordinatrice europea ha inizio il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione e termina un anno dopo tale data.
(2) Se necessario, il mandato della coordinatrice europea può essere rinnovato due volte. La coordinatrice europea può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di mettere fine al suo mandato.
Storico versioni
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