Art. 1

In vigore dal 19 dic 2024
Il sistema volontario «REDcert-EU» dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, quanto segue: a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001; b) accuratezza dei dati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui il sistema garantisce che tutte le informazioni pertinenti fornite dagli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle; c) conformità delle partite di combustibili rinnovabili di origine non biologica all’articolo 27, paragrafo 6, commi dal primo al quarto, della direttiva (UE) 2018/2001 e ai criteri pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1184; d) accuratezza dei dati sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell’articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 e allineamento alla metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1185; e) rispetto da parte degli operatori economici dell’obbligo di inserire nella banca dati dell’Unione o nazionale informazioni accurate sui combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato in conformità dell’articolo 31 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001.
Storico versioni

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