Art. 2

In vigore dal 19 dic 2024
Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario PEFC, quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 4 ottobre 2024, che possono avere un'incidenza sulle basi della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema volontario PEFC continui a contemplare adeguatamente i criteri per i quali è riconosciuto.
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