Art. 1

In vigore dal 19 dic 2024
La decisione di esecuzione (UE) 2022/602 è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità relativi alla biomassa agricola di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;»; b) sono aggiunti i tre commi seguenti: «Alla luce della richiesta di riconoscimento del 30 novembre 2023, il sistema dimostra inoltre la conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità relativi alla biomassa forestale, di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 e ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra relativi alla biomassa forestale, di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della medesima direttiva. Alla luce della richiesta di riconoscimento del 22 luglio 2024, il sistema dimostra anche la conformità delle partite di combustibili rinnovabili di origine non biologica all’articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001. Alla luce della richiesta di riconoscimento del 22 luglio 2024, il sistema fornisce dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai fini dell’articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001.»; (2) l’ è sostituito dal seguente: «La presente decisione è valida: a) fino al 13 aprile 2027 per quanto riguarda gli elementi di cui all’, primo comma, lettere a), b) e c), e secondo comma; b) fino al 21 dicembre 2029 per quanto riguarda gli elementi di cui all’, terzo, quarto e quinto comma. Le modifiche eventualmente apportate al sistema ISCC, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento, che possono avere un’incidenza sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione dal sistema stesso. I servizi della Commissione esaminano le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a contemplare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.».
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Art. 1 Decisione (UE) 2024/3176 — Testo vigente | Portale Normativo