Art. 3
In vigore dal 17 dic 2024
1. Il comitato specializzato raccomanda alle parti di chiedere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica e, per l'Unione europea, all'ENTSO-E, che agevola l'operato dei TSO dell'UE, di stilare una relazione congiunta per il comitato specializzato nella quale siano esaminati eventuali ostacoli alla realizzazione progetti offshore ibridi e congiunti derivanti dalle attuali disposizioni relative agli scambi o dall'MRLVC, nonché eventuali modifiche specifiche da apportare alle disposizioni vigenti in materia di scambi o caratteristiche specifiche di progettazione dell'MRLVC necessarie per giungere a scambi efficienti di energia elettrica che sostengano la realizzazione di progetti offshore ibridi e congiunti.
2. La relazione congiunta dei TSO dovrebbe:
a)
sondare l'impatto tanto delle disposizioni vigenti in materia di scambi quanto della soluzione MRLVC sui progetti ibridi e congiunti nel medio periodo (orizzonte 2030-2035), dedicando un'attenzione particolare agli aspetti seguenti:
i)
l'ambito di applicazione delle disposizioni sugli scambi , e se e come queste potrebbero incidere sulle prestazioni dell'allocazione della capacità;
ii)
le possibili modalità di funzionamento delle disposizioni relative agli scambi in diversi assetti di mercato, in particolare nelle zone di offerta offshore; e
iii)
se la giustificazione economica dell'investimento nelle infrastrutture possa risultare sufficientemente chiara.
b)
prendere in considerazione:
i)
la natura e l'entità del possibile sviluppo di infrastrutture per l'energia rinnovabile offshore nei mari del Nord nel medio periodo, tra cui possibili interconnettori ibridi, isole energetiche, reti magliate ed elettrolizzatori offshore;
ii)
i possibili meccanismi di formazione dei prezzi;
iii)
il ruolo complementare delle disposizioni relative agli scambi a termine e infragiornalieri;
iv)
l'impatto sull'accuratezza delle previsioni per le zone di offerta confinanti; e
v)
eventuali adeguamenti specifici da apportare alle caratteristiche di progettazione di tali modalità di scambio, entro i rispettivi confini generali, per aiutare a superare gli ostacoli individuati o eventuali requisiti per lo sviluppo e il funzionamento di progetti offshore ibridi e congiunti al fine di giungere a disposizioni di scambio efficienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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