Art. 1
In vigore dal 16 dic 2024
All'articolo 29 delle misure di attuazione, il paragrafo 4 è così modificato:
«4. L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori personali di cui all'articolo 30 è fissato a 30 769 EUR con effetto dal 1° luglio 2024.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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