Art. 1

In vigore dal 16 dic 2024
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) all'articolo 1 bis, è aggiunto il paragrafo seguente: «12.   Gli atti che il depositario centrale di titoli compie in buona fede a norma dei paragrafi da 4 a 11 basandosi sul fatto che tali atti sono conformi alla presente decisione non comportano alcun genere di responsabilità da parte di detto depositario, dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti, salvo se è dimostrato che si è verificata negligenza.» ; 2) l'articolo 1 bis bis è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2025, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;» b) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2025 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.» ; 3) l'articolo 4 sexdecies è così modificato: a) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «6.   A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2025 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto, che rientra nel codice NC 2710 19 71, originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ; b) al paragrafo 8, il quarto comma è sostituito dal seguente: «A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 giugno 2025 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in Cechia, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 giugno 2025 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.» ; 4) l'articolo 4 novodecies è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   In deroga agli  undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2025, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ; b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis.   In deroga all', le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 dicembre 2025, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.» ; c) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   In deroga agli articoli 4 decies e 4 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 dicembre 2025 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ; d) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2 bis.   In deroga all' duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2025 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ; 5) all'articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale;» ; 6) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2025, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.» ; 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 7 bis 1.   Nessuna ingiunzione, nessuna ordinanza, nessun provvedimento riparativo, nessuna sentenza né altra decisione giudiziaria adottati a norma dell'articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tale articolo o normativa sono riconosciuti o eseguiti in uno Stato membro. 2.   Nessuna richiesta di assistenza nel corso di un'indagine o di altro procedimento penale e nessuna pena né altra sanzione a norma del codice penale russo basate su una presunta violazione di un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria adottati a norma dell'articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tale articolo o normativa sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro.»
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