Art. 1

«Contributo all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti di Al-Shabaab e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nella zona delle operazioni»

In vigore dal 16 dic 2024
L’azione comune 2008/851/PESC è così modificata: 1) l’, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   EUNAVFOR ATALANTA monitora altresì, come compito secondario non esecutivo, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il commercio illecito di carbone di legna al largo delle coste della Somalia, conformemente alla risoluzione UNSC 2713 (2023) e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.» ; 2) l’ è modificato come segue: a) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) stabilisce un collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, in particolare la forza marittima “Combined Task Force 151”» b) lettera h), l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Le prove rinvenute relative ad atti di pirateria o rapine a mano armata possono essere conservate da EUNAVFOR ATALANTA. In particolare, i dati personali riguardanti le persone di cui alla lettera e) possono essere conservati.» ; 3) nel titolo dell’articolo 2 ter, la rubrica è sostituito dal seguente: «Contributo all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti di Al-Shabaab e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nella zona delle operazioni» ; 4) all’articolo 8, i paragrafi 1 bis e 1 ter sono sostituiti dai seguenti: «1 bis.   EUNAVFOR ATALANTA mantiene stretti contatti con il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO). 1 ter.   EUNAVFOR ATALANTA opera in stretto coordinamento con l’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES), istituita dalla decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio (*1). In particolare, EUNAVFOR ATALANTA agevola il più possibile il supporto logistico a EUNAVFOR ASPIDES e lo stretto collegamento tra EUNAVFOR ASPIDES e il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO). (*1)  Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell’8 febbraio 2024, relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (GU L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj)»;" 5) all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 28 febbraio 2027 è pari a 13 800 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari a 0 % per gli impegni e a 0 % per i pagamenti.» ; 6) l’articolo 16 è così modificato: a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   L’azione comune 2008/749/PESC è abrogata. 3.   Una valutazione strategica di EUNAVFOR ATALANTA è effettuata nel 2025, sincronizzata con la revisione strategica di EUNAVFOR ASPIDES. 4.   EUNAVFOR ATALANTA si conclude il 28 febbraio 2027.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   La presente azione comune è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando operativo dell’UE, conformemente alla pianificazione approvata per il termine di EUNAVFOR ATALANTA e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti di EUNAVFOR ATALANTA di cui alla decisione (PESC) 2021/509.».
Storico versioni

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