Art. 1
«Contributo all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti di Al-Shabaab e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nella zona delle operazioni»
In vigore dal 16 dic 2024
L’azione comune 2008/851/PESC è così modificata:
1)
l’, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4. EUNAVFOR ATALANTA monitora altresì, come compito secondario non esecutivo, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il commercio illecito di carbone di legna al largo delle coste della Somalia, conformemente alla risoluzione UNSC 2713 (2023) e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.»
;
2)
l’ è modificato come segue:
a)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
stabilisce un collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, in particolare la forza marittima “Combined Task Force 151”»
b)
lettera h), l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Le prove rinvenute relative ad atti di pirateria o rapine a mano armata possono essere conservate da EUNAVFOR ATALANTA. In particolare, i dati personali riguardanti le persone di cui alla lettera e) possono essere conservati.»
;
3)
nel titolo dell’articolo 2 ter, la rubrica è sostituito dal seguente:
«Contributo all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti di Al-Shabaab e alla lotta contro il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia nella zona delle operazioni»
;
4)
all’articolo 8, i paragrafi 1 bis e 1 ter sono sostituiti dai seguenti:
«1 bis. EUNAVFOR ATALANTA mantiene stretti contatti con il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO).
1 ter. EUNAVFOR ATALANTA opera in stretto coordinamento con l’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES), istituita dalla decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio (*1). In particolare, EUNAVFOR ATALANTA agevola il più possibile il supporto logistico a EUNAVFOR ASPIDES e lo stretto collegamento tra EUNAVFOR ASPIDES e il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO).
(*1) Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell’8 febbraio 2024, relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (GU L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj)»;"
5)
all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 28 febbraio 2027 è pari a 13 800 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari a 0 % per gli impegni e a 0 % per i pagamenti.»
;
6)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L’azione comune 2008/749/PESC è abrogata.
3. Una valutazione strategica di EUNAVFOR ATALANTA è effettuata nel 2025, sincronizzata con la revisione strategica di EUNAVFOR ASPIDES.
4. EUNAVFOR ATALANTA si conclude il 28 febbraio 2027.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. La presente azione comune è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando operativo dell’UE, conformemente alla pianificazione approvata per il termine di EUNAVFOR ATALANTA e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti di EUNAVFOR ATALANTA di cui alla decisione (PESC) 2021/509.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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