Art. 1

In vigore dal 16 dic 2024
La decisione 2014/145/PESC è così modificata: 1) all', il paragrafo 29 è sostituito dal seguente: «29.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 694 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell'allegato, dopo aver accertato che: a) i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione; e b) il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato.» ; 2) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «33.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo dei saldi in contante congelati da un depositario centrale di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e attribuibili all'entità di cui alla voce 101 alla rubrica “Entità” dell'allegato della presente decisione o a un'altra entità di cui a tale rubrica, dopo aver accertato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il depositario centrale di titoli interessato mantiene uno o più conti con l'entità elencata sotto la voce 101 alla rubrica “Entità” nell'allegato della presente decisione; b) l'entità elencata sotto la voce 101 alla rubrica “Entità” nell'allegato della presente decisione o un'altra entità elencata in tale rubrica mantiene uno o più conti con il depositario centrale di titoli che detiene il saldo in contante da svincolare; c) l'entità elencata sotto la voce 101 alla rubrica “Entità” nell'allegato della presente decisione ha addebitato un importo dal conto o dai conti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, in forza di una legge, di un decreto, di un regolamento, di una decisione giudiziaria o amministrativa o di qualsiasi altra misura, direttamente o indirettamente attribuibile alla Federazione russa, senza il previo consenso del depositario centrale di titoli interessato; d) il saldo in contante svincolato deve essere utilizzato dal depositario centrale di titoli interessato per adempiere i suoi obblighi giuridici nei confronti dei suoi partecipanti e non supera l'importo addebitato di cui alla lettera c) del presente paragrafo; e e) il saldo in contante svincolato non è messo a disposizione in violazione del paragrafo 2 del presente articolo.» ; 3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:3182:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo