Art. 1
In vigore dal 13 dic 2024
La decisione (PESC) 2017/1775 è così modificata:
1)
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le misure di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 1 e 2, si applicano fino al 14 dicembre 2025 e sono costantemente riesaminate. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»
;
2)
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2024:3149:oj#art-1