Art. 1
In vigore dal 10 dic 2024
La Francia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte all’energia elettrica fornita direttamente da impianti di terra agli aeromobili in stazionamento negli aeroporti aperti al traffico aereo pubblico, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2024:3216:oj#art-1