Art. 1

In vigore dal 10 dic 2024
L’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 La presente decisione cessa di avere effetti il 31 dicembre 2027. Qualsiasi richiesta di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027 ed è corredata di una relazione contenente una valutazione dell’efficacia delle misure nazionali di cui all’ ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Inoltre tale relazione comprende una valutazione dell’incidenza delle misure in questione sui soggetti passivi, in particolare quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, e valuta nello specifico se dette misure aumentino i costi e oneri amministrativi che gravano su tali soggetti passivi. Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di tale sistema generale.».
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