Art. 3

In vigore dal 9 dic 2024
Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell’energia, la Commissione può concordare modifiche minori dei progetti di decisione di cui agli allegati I e II prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale o del Comitato di regolamentazione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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