Art. 1
In vigore dal 9 dic 2024
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2025. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»
;
2)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:3088:oj#art-1