Art. 1

In vigore dal 5 dic 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della terza riunione del comitato misto istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda il riconoscimento dei tachigrafi intelligenti ai fini dell’applicazione dell’accordo e la fornitura all’Ucraina di servizi di certificazione dei tachigrafi intelligenti da parte della Commissione europea si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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