Art. 4
Recesso dalla convenzione
In vigore dal 5 dic 2024
Recesso dalla convenzione
1. Se la Comunità europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la Comunità europea e la Turchia avviano immediatamente le loro procedure per avviare i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contemplate nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la Comunità europea e la Turchia.».
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