Art. 2

Intese

In vigore dal 2 dic 2024
Intese Le Parti contraenti del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati adottano l’intesa seguente in relazione all'articolo 21: “All'articolo 21 del presente protocollo, per ‘Segretariato’ si intende il Segretariato istituito a norma dell'articolo 35 del trattato sulla Carta dell'energia. Per evitare ambiguità, tutti i riferimenti al ‘depositario’ nel presente protocollo si intendono fatti al ‘Segretariato’ istituito a norma dell'articolo 35 del trattato sulla Carta dell'energia in qualità di depositario del presente protocollo.”
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Intese (Art. 2 Decisione (UE) 2024/3030) — Testo vigente | Portale Normativo