Art. 3

In vigore dal 2 dic 2024
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’ è pari a 3 999 920,60 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. 4.   A tal fine, la Commissione conclude l’accordo necessario con l’UNDP, che agisce per conto del SEESAC. L’accordo stabilisce che il SEESAC deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità. 5.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell’accordo. 6.   Una descrizione dettagliata del progetto figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:3006:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo