Art. 1
In vigore dal 2 dic 2024
La decisione (PESC) 2020/1999 è così modificata:
1)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente decisione si applica fino all’8 dicembre 2026 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli si applicano in relazione alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino all’8 dicembre 2025.»
;
2)
l’allegato è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:3004:oj#art-1