Art. 1
In vigore dal 29 nov 2024
Per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell’Unione di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ammonta a 1 036 288 784.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:2951:oj#art-1