Art. 1
In vigore dal 28 nov 2024
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra («accordo») nella prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Storico versioni
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