Art. 1
In vigore dal 27 nov 2024
La Germania provvede affinché una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita immediatamente nel suo territorio, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.
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