Art. 2
In vigore dal 26 nov 2024
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’ riguarda le modifiche nella misura in cui queste rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tale posizione è espressa dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
2. Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’ possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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