Art. 1

In vigore dal 25 nov 2024
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2019/1894 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2025 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
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