Art. 1
In vigore dal 25 nov 2024
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2019/1894 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2025 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
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