Art. 6
In vigore dal 25 nov 2024
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica di Estonia trasmette le seguenti informazioni:
a)
l’importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; e
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stata richiesta la restituzione dell’aiuto.
Storico versioni
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